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LEGGE 27 gennaio 1986, n. 8

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, recante nuove norme in materia di misure di controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini.

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Testo in vigore dal:  30-1-1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, recante nuove norme in materia di controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
L'articolo 3 è sostituito con il seguente:
"I commi nono, decimo e undicesimo dell'articolo 272 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
" Quando sussista taluna delle esigenze cautelari indicate nel secondo comma dell'articolo 254, con l'ordinanza di scarcerazione può essere imposto all'imputato uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282.
Nello stesso modo si provvede quando dopo la scarcerazione emerge o sopravviene taluna delle suddette esigenze.
Se l'imputato viola gli obblighi impostigli, e la violazione è inconciliabile con le finalità per le quali essi sono stati imposti, ovvero se risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia cautelare. Nei confronti dell'imputato che si sia dato alla fuga si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 292.
Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione e ad imporre, modificare o revocare gli obblighi di cui al primo comma. le disposizioni dell'articolo 279, in quanto applicabili"".
L'articolo 4 è sostituito con il seguente:
"L'articolo 282 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 282. (Sottoposizione a prescrizioni). - Con l'ordinanza che concede la libertà provvisoria o con un'altra successiva il giudice può sottoporre l'imputato a cauzione o malleveria.
Il giudice può imporre, anche in aggiunta alla prescrizione prevista dal comma precedente, l'obbligo di presentarsi periodicamente all'autorità di polizia giudiziaria indicata nell'ordinanza, in giorni ed ore prestabiliti, avuto riguardo alle occupazioni dell'imputato stesso e alla distanza della sua dimora dal luogo della presentazione;
può, inoltre, vietare all'imputato di dimorare in un dato luogo ovvero può imporgli l'obbligo di dimorare nel comune di residenza o in altro comune, o in una frazione di essi.
Quando impone l'obbligo di dimora il giudice indica l'autorità di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione, nonché, se prescritto dal giudice, gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli. Le eventuali variazioni dei luoghi o degli orari predetti devono essere dall'imputato preventivamente comunicate alla stessa autorità.
Del provvedimento che impone uno o più degli obblighi previsti dal secondo e dal terzo comma è data immediata comunicazione all'autorità di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto al giudice di ogni infrazione.
L'ordinanza che impone, modifica o revoca taluna delle prescrizioni previste dal presente articolo, anche se successiva a quella che concede la libertà provvisoria, può essere impugnata a norma dell'articolo 281"".
All'articolo 5, al capoverso, le parole: "può concedere ugualmente la libertà provvisoria imponendo uno o più degli obblighi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 282" sono sostituite con le seguenti: "impone uno o più degli obblighi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 282".
All'articolo 6, il secondo capoverso è sostituito con il seguente: "Per comprovati motivi di salute, di famiglia o di lavoro, il
giudice può altresì consentire deroghe temporanee alle prescrizioni, impartendo le necessarie disposizioni per assicurare un efficace controllo".
L'articolo 8 è sostituito con il seguente:
"Nell'articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
"Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo dell'imputato che, violando gli obblighi imposti, si è dato alla fuga. Del fermo è data notizia, senza ritardo e comunque non oltre le quarantotto ore, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato eseguito, il quale, se lo convalida, emette ordine di arresto e trasmette immediatamente gli atti all'autorità giudiziaria che ha disposto gli obblighi per i provvedimenti di sua competenza"".
AVVERTENZA

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 5 febbraio 1986.