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LEGGE 16 dicembre 1985, n. 752

Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/1991)
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Testo in vigore dal:  5-1-1986

Art. 3



La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.
Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano; tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.
Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: "Raccolta di tartufi riservata".
Le regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.
Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; si intendono invece per tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo.
Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.
Note all'art. 3, ultimo comma:
- La legge 16 giugno 1927, n. 1766, ha convertito vari decreti-legge riguardanti il riordinamento degli usi civici nel Regno.
L'art. 4 di detta legge prevede:
"Per gli effetti della presente legge i diritti di cui all'art. 1 sono distinti in due classi:
1° essenziali, se il personale esercizio si riconosca necessario per i bisogni della vita;
2° utili, se comprendano in modo prevalente carattere e scopo di industria.
Appartengono alla 1ª classe i diritti di pascere e abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di personale lavoro, seminare mediante corrisposta al proprietario.
Alla 2ª classe appartengono, congiunti con i precedenti o da soli, i diritti di raccogliere o trarre dal fondo altri prodotti da poterne fare commercio, i diritti di pascere in comunione del proprietario e per fine anche di speculazione; ed in genere i diritti di servizi del fondo in modo da ricavarne vantaggi economici, che eccedano quelli che sono necessari al sostentamento personale e familiare.
Per gli effetti della presente legge sono reputati usi civici 1 diritti di vendere erbe, stabilire i prezzi dei prodotti, far pagare tasse per il pascolo, ed altri simili, che appartengono ai comuni sui beni dei privati. Non vi sono invece comprese le consuetudini di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altre della stessa natura.
Di queste gli utenti rimarranno nell'esercizio, finchè non divengano incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario".
I diritti di cui all'art. 1 sono gli usi civici e "qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune, o di una frazione di comune.
- Il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, ha approvato il regolamento esecutivo della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
L'art. 9 di detto regolamento prevede:
"Qualora gli usi di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altri simili derivino da titolo e non da consuetudine si procederà alla loro liquidazione a norma della legge, allorquando essi diventino incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario".