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LEGGE 16 dicembre 1985, n. 752

Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/1991)
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Testo in vigore dal:  5-1-1986

Art. 18


Ogni violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denunzia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con sanzione amministrativa e pecuniaria.
La legge regionale determina misure e modalità delle sanzioni amministrative e pecuniarie per ciascuna delle seguenti violazioni:
a) la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino prescritto;
b) la lavorazione andante del terreno e l'apertura di buche in soprannumero o non riempite con la terra prima estratta per decara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte;
c) la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni quindici;
d) la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;
e) la raccolta di tartufi immaturi;
f) la raccolta dei tartufi durante le ore notturne;
g) il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;
h) la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto non costituisca delitto a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale;
i) la raccolta di tartufi nelle zone riservate ai sensi degli articoli 3 e 4.
Per le violazioni degli articoli 515 e 516 del codice penale, copia del verbale è trasmessa dall'amministrazione provinciale alla pretura competente per territorio.