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LEGGE 28 novembre 1985, n. 710

Interventi in favore della produzione industriale.

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Testo in vigore dal:  12-12-1985

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica

hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I contributi di cui agli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, possono essere concessi fino all'esaurimento degli attuali stanziamenti.
Per i progetti di ammodernamento di cui agli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, e quelle per i progetti di investimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, in materia di vincoli occupazionali, sono abrogate.
La norma di cui al precedente comma si applica alle domande per le quali non è stato emesso il decreto di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge.
Sono abrogati gli articoli 9 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1977, n. 1258.
NOTE

Nota all'art. 1, primo comma:
Il D.P.R. n. 902/1976, concerne la disciplina del credito agevolato al settore industriale. Il testo degli articoli 5, 6 e 8, inseriti sotto il titolo II (Disposizioni per il centro-nord), è il seguente:
"Art. 5. (Agevolazioni nelle aree insufficientemente sviluppate dell'Italia centrale). - Alle imprese con capitale investito non superiore a 7 miliardi di lire che realizzino progetti di nuovi impianti o di ampliamenti o di ammodernamenti per un investimento globale non superiore a 5 miliardi di lire nelle aree insufficientemente sviluppate delle regioni Toscana, Marche, Umbria e Lazio, indicate dal CIPE in base all'art. 7 del presente decreto, il tasso d'interesse per la concessione del credito agevolato è fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento, comprensivo di ogni onere accessorio e spese; la misura del finanziamento agevolato è pari al 60 per cento dell'investimento globale comprendente gli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, le scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.
La durata massima del finanziamento agevolato è fissata in dieci anni, comprensivi dei periodi di utilizzo e di preammortamento non superiori a tre anni".
"Art. 6. (Agevolazioni per le aree insufficientemente sviluppate dell'Italia settentrionale). - Alle imprese con capitale investito non superiore a 4 miliardi di lire che realizzino progetti di nuovi impianti o di ampliamenti o di ammodernamenti per un investimento globale non superiore a 3 miliardi di lire nelle aree insufficientemente sviluppate del centro-nord non comprese nel precedente articolo, indicate dal CIPE in base all'art. 7 del presente decreto, il tasso di interesse per il credito agevolato, concesso ai sensi del presente decreto, è fissato nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento comprensivo di ogni onere accessorio e spesa; la misura del finanziamento agevolato è pari al 60 per cento del tasso di riferimento comprensivo di ogni onere accessorio e spesa; la misura del finanziamento agevolato è pari al 60 per cento dell'investimento globale, comprendente gli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, le scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e delle attività dell'impresa.
La durata del finanziamento agevolato è fissata in dieci anni comprensivi dei periodi di utilizzo e di preammortamento non superiore a tre anni".
"Art. 8. (Agevolazioni nei restanti territori dell'Italia centrosettentrionale). - Alle imprese con capitale investito non superiore a 4 miliardi di lire che realizzino progetti di ammodernamento che comportino investimenti globali non superiori a 2 miliardi di lire nelle restanti aree del centro-nord che non risultino insufficientemente sviluppate, il tasso di interesse è fissato nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento comprensivo di ogni onere accessorio e spesa.
La misura del finanziamento agevolato è pari al 50 per cento dell'investimento globale comprendente gli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, le scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.
La durata massima del finanziamento agevolato è fissata in dieci anni, comprensivi dei periodi di utilizzo e di preammortamento non superiori a tre anni".
Va tenuto presente che l'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, dispone: "Sono raddoppiati i limiti dimensionali relativi al capitale investito ed all'investimento globale di cui agli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902".

Note all'art. 1, secondo comma:
- Il testo degli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. n. 902/1976 è riportato nella nota precedente.
- L'art. 3-bis del decreto-legge n. 23/1979 (Modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale), abrogato dalla presente legge, concerneva la definizione di "ammodernamento" ai fini dell'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n. 902/1976.
- Il testo dell'art. 3, limitatamente al primo comma, del decreto-legge n. 156/1976 (Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato), è riportato nella nota all'art. 2, primo comma.

Note all'art. 1, quarto comma:
- L'art. 9 della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore), abrogato dalla presente legge, concerneva l'obbligo per le imprese, che intendevano ottenere l'erogazione di contributi finanziari, di presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una certificazione dell'ispettorato provinciale del lavoro attestante il numero dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti.
- L'art. 2 del D.P.R. n. 1258/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 4 della legge n. 675/1977, concernente il controllo dell'attuazione dei programmi di investimento agevolati con le disponibilità del Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale), abrogato dalla presente legge, riguardava la sospensione delle agevolazioni per mancato rispetto della condizione relativa alla redditività.