stai visualizzando l'atto

LEGGE 2 marzo 1985, n. 61

Inquadramento nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche del personale dipendente dai soppressi istituti talassografici di Messina, Taranto e Trieste.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  12-3-1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli istituti talassografici di Messina, Taranto e Trieste, soppressi con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 439, ed incorporati nel Consiglio nazionale delle ricerche, può essere, a domanda, trasferito, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai corrispondenti ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche.
In corrispondenza al contingente di personale trasferito vengono ridotti, con decorrenza dalla data del trasferimento, i relativi ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Al personale di cui al primo comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico, di attività e di quiescenza, previste per il personale del Consiglio nazionale delle ricerche.
Trascorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al primo comma che non abbia presentato domanda di trasferimento è restituito all'amministrazione di provenienza.
Detto personale conserva a domanda il trattamento economico in godimento se più favorevole, salvo il riassorbimento in base alla successiva progressione economica.
NOTE

Nota al terzo comma dell'art. 1:
- Il testo dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1979 è il seguente:
"Art. 58 - Disposizioni per il personale degli enti confermati ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70. - Gli enti inclusi nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, in attuazione dell'art. 3 della legge stessa in sede di adozione o modifica del regolamento organico ai sensi dell'art. 25 della suddetta legge, prevederanno norme per l'inquadramento del personale nei nuovi ruoli e qualifiche nonché per l'attribuzione delle classi di stipendio, secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni transitorie di cui agli articoli 35, 36, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e in base ad apposite tabelle di equiparazione con le categorie e le qualifiche dei preesistenti ordinamenti, conformi a quelle relative agli enti con analogo ordinamento del personale contenute negli allegati 6 e 7 al citato decreto.
L'inquadramento ha decorrenza agli effetti economici dalla data del decreto di conferma dell'ente.
Al personale operaio la classe di stipendio, ove non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 38, comma settimo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, è attribuita in base all'anzianità di servizio, secondo le norme di cui all'art. 39 del decreto medesimo.
Le misure del trattamento di missione e di trasferimento, dell'equo indennizzo e dei compensi per lavoro straordinario nonché i limiti previsti dall'art. 8, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70, e la disposizione di cui al quarto comma dello stesso art. 8 concernente la durata dell'orario di lavoro, trovano applicazione dalla data di entrata in vigore del decreto di approvazione del presente accordo e, comunque, non oltre il quindicesimo giorno successivo, ove si rendano necessarie istruzioni per l'attuazione.
Ai dipendenti non di ruolo assunti in base ai preesistenti ordinamenti spetta, a decorrere dalla data del decreto di conferma e fino al 29 dicembre 1978, il trattamento economico previsto per il personale di ruolo con la qualifica corrispondente alla posizione giuridica ricoperta dagli interessati. La progressione dello stipendio dei dipendenti nel predetto periodo si articola negli aumenti biennali e nelle prime due classi di stipendio, oltre l'iniziale, previste per il personale di ruolo, valutandosi l'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione delle classi stesse, nella misura dell'80%. L'anzianità eccedente quella richiesta per l'attribuzione della classe di stipendio a norma del presente comma si considera come anzianità maturata nella classe stessa ai fini del conseguimento degli aumenti biennali di stipendio.
In caso di inquadramento in ruolo nello stesso periodo trovano applicazione nei confronti dei dipendenti stessi le disposizioni di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.
Qualora il trattamento economico da attribuirsi ai sensi del presente articolo, comprensivo delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale, dovesse risultare alla data del 29 dicembre 1978 complessivamente inferiore a quello in precedenza goduto - escludendo dal computo i compensi per prestazioni di lavoro straordinario, anche se forfettizzati, le indennità di trasferta, le quote di ripartizione degli onorari professionali e ogni altro emolumento avente carattere di aleatorietà - l'eccedenza è computata come assegno personale ai fini dell'art. 40 del presente accordo.
Per gli enti il cui personale non è ordinato in ruoli organici o che risultino comunque privi di regolamento organico il trattamento economico spettante al personale con decorrenza dalla data del decreto di conferma sarà stabilito in base ad apposite tabelle di equiparazione con le modalità di cui al primo comma avendo riguardo alle tabelle contenute nell'allegato 8 al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.
Gli eventuali problemi che dovessero insorgere per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi saranno definiti da ciascun ente sentita la commissione prevista dall'art. 2 del presente accordo.
Al personale dipendente dall'Istituto italiano di idrobiologia e dagli istituti talassografici di Messina, Taranto e Trieste incorporati nel Consiglio nazionale delle ricerche, rispettivamente mediante il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 430 e il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 439, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
Le norme relative all'inquadramento del personale di cui al presente accordo si applicano nei confronti del personale statale, in servizio presso gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e presso gli istituti talassografici incorporati nel Consiglio nazionale delle ricerche, per il quale venga disposto il trasferimento alle dirette dipendenze dei suddetti enti, compatibilmente con le disposizioni che disciplinano il trasferimento stesso".