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LEGGE 8 agosto 1985, n. 443

Legge-quadro per l'artigianato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2001)
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Testo in vigore dal:  8-9-1985

Art. 11

Commissioni regionali per l'artigianato


La commissione regionale, che ha sede presso la regione ed è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente.
La commissione di cui al precedente comma è composta:
a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;
b) da tre rappresentanti della regione;
c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella regione.
Le norme di organizzazione e funzionamento della commissione sono stabilite con legge regionale.