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LEGGE 8 agosto 1985, n. 417

Nuove norme in materia di erogazione di provvidenze da parte dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino (ISEA).

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Testo in vigore dal:  4-9-1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disponibilità del fondo costituito con i finanziamenti disposti dalla legge 23 gennaio 1970, n. 26, sono utilizzate dall'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale (ISEA) per l'erogazione di contributi in conto interessi, da concedersi nella misura massima dell'8 per cento, su prestiti destinati al miglioramento di case di abitazione civili e rurali e alla costruzione o al miglioramento di modeste attrezzature alberghiere e di ristorazione nelle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale, onde renderle adatte alla ricettività di un turismo a basso costo, nonché alla realizzazione, nelle medesime zone, di modeste opere di interesse turistico generale.
NOTA

Nota all'art. 1:
La legge 23 gennaio 1970, n. 26, concerne il "Finanziamento all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino (ISEA) per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale".
Si ritiene utile riportare il testo dell'art. 1 della suddetta legge, che è il seguente:
"Art. 1. - È autorizzato il conferimento annuo della somma di lire 300 milioni all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale (ISEA), riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1965, per la costituzione di un fondo per contributi in conto interessi, da concedersi nella misura massima del 3,50 per canto su prestiti destinati al miglioramento o alla costruzione di case di abitazione e di modeste attrezzature alberghiere nelle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale, onde renderle adatte alla ricettività di un turismo a basso costo, nonché all'attuazione di modeste opere d'interesse turistico generale.
Ad integrazione del fondo suddetto sono altresì conferite all'istituto stesso le somme di cui all'articolo 21 della legge 12 marzo 1968, n. 326, per gli anni finanziari 1970, 1971 e 1972".