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LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
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Testo in vigore dal:  11-8-2023
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Art. 48



Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni culturali , e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica
((nonché recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche))
; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo.
((11))
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AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 10 agosto 2023, n. 105, ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che la presente modifica produce effetti per le scelte effettuate dai contribuenti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023.