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LEGGE 20 maggio 1985, n. 207

Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1990)
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Testo in vigore dal:  12-6-1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Inquadramento straordinario in ruolo di personale incaricato


Il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo di posizione funzionale iniziale di ciascun profilo professionale che, alla data del 30 giugno 1984, ricopriva in base alla normativa vigente, nella stessa posizione funzionale o, se già di ruolo, in altra posizione funzionale non ricompresa nel disposto dell'articolo 8 di cui alla presente legge, un posto di organico vacante nelle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, oppure nelle piante organiche definitive delle unità sanitarie locali, per incarico, anche ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, e dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, o per trasferimento o per comando, e che continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è, con effetto dalla stessa data, direttamente inquadrato nella pianta organica dell'unità sanitaria locale presso la quale presta al momento servizio con la posizione funzionale ricoperta, previa deliberazione del comitato di gestione dell'anzidetta unità sanitaria locale adottata a seguito di domanda da parte dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla predetta data.
Si considerano vacanti anche i posti che si renderanno disponibili a seguito dell'applicazione delle norme di cui al precedente comma.
L'inquadramento diretto in ruolo è disposto, altresì, nei confronti del personale non di ruolo che, pur ricoprendo, alla data del 30 giugno 1984, gli incarichi di cui al primo comma del presente articolo, in data precedente a quella dell'entrata in vigore della presente legge, si sia assentato dal servizio a causa di chiamata alle armi o per l'espletamento di funzioni pubbliche ai sensi della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, o per l'astensione dal lavoro ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, purché assunto in base alla normativa allora vigente e sia stato in servizio per almeno sei mesi.
Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, il personale deve essere in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti prescritti, per l'ammissione ai concorsi di assunzione nel relativo profilo professionale e posizione funzionale, dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, le successive modifiche ed integrazioni, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, o dalla normativa vigente in materia alla data del conferimento dell'incarico.
Il requisito relativo al limite d'età deve essere riferito alla data del conferimento dell'incarico.
Il personale di cui al presente articolo è trattenuto nel servizio fino all'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.
Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a concorso riservato, di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti conferiti ai sensi del primo comma sono portati in detrazione.
NOTE

Note all'art. 1, comma primo:
- Si riporta il testo dei primi sette commi dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12 (Blocco degli organici delle unità sanitarie locali), i quali concernono la determinazione e l'ampliamento delle piante organiche delle unità sanitarie locali:
"Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario nazionale e delle successive leggi di approvazione dei piani sanitari regionali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fissano le piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali nei limiti del complessivo numero di dipendenti in servizio alla data del 30 aprile 1981, ivi compresi i posti vacanti delle piante organiche già approvate, presso le strutture, servizi e presidi delle stesse unità sanitarie locali, e dei posti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma. Dalla stessa data è fatto divieto di affidare consulenze professionali, sotto qualsiasi forma, a personale estraneo alle unità sanitarie locali, ad eccezione delle prestazioni non continuative di opera professionale, escluse quelle a carattere sanitario.
I posti vacanti delle piante organiche provvisorie determinate ai sensi del primo comma non possono essere coperti, anche a titolo precario, fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ad eccezione:
a) dei posti vacanti da data non anteriore al 30 aprile 1981 per cessazione dal servizio dei titolari ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto presidenziale 20 dicembre 1979, n. 761, nonché, previa soppressione dei detti posti, di quelli di diversa qualifica, già vacanti o risultanti dalla trasformazione dei predetti posti soppressi, sempre che la copertura degli stessi comporti oneri iniziali non superiori;
b) dei posti per la cui copertura alla data del 29 settembre 1981 sia stata già attivata la procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 71, quinto comma, del predetto decreto presidenziale 20 dicembre 1979, n. 761;
e) dei posti per i quali alla data del 29 settembre 1981 siano in corso incarichi temporanei conferiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e dell'art. 78, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Le regioni in sede di fissazione delle piante organiche provvisorie determinano le modalità per l'utilizzazione provvisoria del personale eventualmente in soprannumero, in base ai criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Il Ministro della sanità su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, sentito il Consiglio sanitario nazionale, può autorizzare, in relazione ad indilazionabili esigenze di assistenza sanitaria e ospedaliera, la copertura dei posti vacanti di cui al secondo comma, nonché l'ampliamento delle piante organiche di cui al primo comma e la contestuale copertura dei relativi posti limitatamente all'attivazione e al completamento di nuove strutture ambulatoriali e ospedaliere.
Il Ministro della sanità deve esprimersi sulla richiesta della regione o della provincia autonoma nel termine di sessanta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta. L'autorizzazione non è richiesta per la copertura dei posti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma.
L'ampliamento delle piante organiche e la contestuale copertura dei relativi posti possono essere disposti direttamente dalle regioni, con deliberazione dei consigli regionali per i servizi e strutture sanitari finalizzati all'attuazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, 23 dicembre 1975, n. 685, 13 maggio 1978, n. 180 e 22 maggio 1978, n. 194, nel limite della quota del Fondo sanitario nazionale assegnata a ciascuna regione e delle somme alle stesse spettanti sugli stanziamenti previsti dalle leggi medesime e da attribuirsi alle unità sanitarie locali. Per gli stessi servizi sono ammesse le consulenze professionali.
Le disposizioni del precedente comma si applicano altresì per l'adeguamento delle strutture igieniche e sanitarie delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono localizzate centrali nucleari e per la predisposizione di centri di decontaminazione da sostanze radioattive per gli interventi di emergenza previsti per le centrali nucleari. In considerazione dell'urgenza della realizzazione di tali iniziative le relative deliberazioni sono assunto dal consiglio regionale; a tal fine, a valere sulla dotazione del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1982, è riservata la somma di 5 miliardi di lire, che sarà assegnata alle regioni interessate con apposita delibera del CIPE, su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Per le unità sanitarie locali delle zone dichiarate terremotate della Campania e della Basilicata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonché per quelle delle zone terremotate della Valnerina e della Calabria, la copertura dei posti vacanti nonché l'ampliamento delle piante organiche e la copertura dei relativi posti sono autorizzati dai consigli regionali con proprie deliberazioni. I concorsi sono espletati con le procedure di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. I consigli regionali possono, altresì, autorizzare consulenze professionali".
- L'ultimo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 (Ordinamento interno dei servizi ospedalieri) dispone: "La direzione sanitaria, sentiti i primari interessati e il consiglio dei sanitari, assicura la continuità dell'assistenza medica per divisione o gruppi di divisione affini con l'organizzazione di un servizio di guardia e, per casi particolari, di pronta disponibilità adeguata ai bisogni ed alle peculiarità delle prestazioni nonché al tipo ed alla organizzazione dell'ospedale".
- L'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) dispone:
"Art. 70. (Riserva di posti nei primi concorsi pubblici).
- Nel primo concorso pubblico per ciascuna posizione funzionale bandito ai sensi del presente decreto e fermo restando quanto disposto dagli articoli precedenti, la regione riserva due terzi dei posti messi a concorso o, in caso di un solo posto, il posto stesso, al personale addetto esclusivamente e in modo continuativo ai servizi sanitari trasferiti alle unità sanitarie locali nel periodo dal 30 giugno al 28 dicembre 1978, il quale non abbia usufruito dei benefici previsti dall'art. 67 per carenza dei requisiti e condizioni stabiliti al secondo comma dello stesso articolo.
I posti riservati non conferiti sono attribuiti ai candidati non riservatari secondo l'ordine di graduatoria.
Le regioni per accertate esigenze assistenziali possono autorizzare le unità sanitarie locali a trattenere in servizio il predetto personale fino all'espletamento dei relativi concorsi".

Nota all'art. 1, comma terzo:
- La legge 12 dicembre 1966, n. 1078, concerne "Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali".
- La legge 30 dicembre 1971, n. 1204, concerne "Tutela delle lavoratrici madri".

Nota all'art. 1, comma quarto:
Il decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982 concerne la "Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761".

Nota all'art. 1, comma settimo:
Il testo dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è il seguente:
"Art. 68. (Norme transitorie per l'accesso alla posizione funzionale di aiuto corresponsabile ospedaliero o vice direttore sanitario). - Nella prima applicazione del presente decreto, i posti di aiuto corresponsabile ospedaliero o vice direttore sanitario dei servizi ospedalieri che risulteranno complessivamente vacanti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali determinate ai sensi dell'art. 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono conferiti dalla regione, previo concorso, per titoli ed esami, agli assistenti della disciplina e agli ispettori sanitari, appartenenti al ruolo della regione, che siano in possesso della idoneità nella disciplina o abbiano, nella disciplina stessa e in disciplina affine, una anzianità complessiva di servizio a tempo pieno di almeno sei anni o a tempo definito di almeno sette anni.
I concorsi riservati previsti dal presente articolo sono espletati con le procedure stabilite con il decreto di cui all'art. 12.
Il punteggio per la valutazione dei titoli sarà assegnato per due terzi ai titoli di carriera e per un terzo ai titoli accademici, di studio, scientifici e alle pubblicazioni".