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LEGGE 24 dicembre 1985, n. 778

Autorizzazione al Ministero del tesoro a rimborsare alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni somme concernenti il pagamento delle pensioni al personale degli uffici locali e delle agenzie.

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Testo in vigore dal:  14-1-1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Fermo restando quanto previsto dall'articolo 140 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, con effetto dal 1 gennaio 1985, nell'ambito della gestione del "Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere" è istituita una sub-gestione, autonoma e separata, per l'amministrazione dei beni immobili appartenenti alla gestione medesima.
Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, emanato di concerto con quello del tesoro, è nominata una commissione ai fini degli accertamenti, delle ricognizioni e degli adempimenti contabili connessi alla istituzione della sub-gestione di cui al precedente comma ed alla imputazione delle attività e passività patrimoniali, alla gestione del Fondo di quiescenza ed alla sub-gestione dei beni immobili in relazione alla rispettiva origine.
La commissione, presieduta dal dirigente generale preposto al servizio di ragioneria centrale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è composta da tre funzionari di detta Amministrazione, da un funzionario del Ministero del tesoro e da due funzionari dell'Istituto postelegrafonici.
All'onere derivante dalla istituzione della commissione di cui al secondo comma del presente articolo, valutato in lire sei milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987, si fa fronte con lo stanziamento iscritto nel capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per i medesimi esercizi finanziari.
NOTE

Nota al titolo:
La legge qui pubblicata, oltre a riguardare la materia specificata nel titolo, disciplina anche l'installazione e la gestione di telefoni pubblici a gettone presso uffici dell'Amministrazione statale (art. 5).


Nota all'art. 1:
L'art. 140 del testo unico approvato con D.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417, così dispone:
"Presso l'istituto postelegrafonici è istituito con gestione autonoma, il "Fondo per il trattamento di quiescenza al personale di ruolo degli uffici locali e delle agenzie p.t.".
L'istituto postelegrafonici compila ogni quinquennio un bilancio tecnico del fondo predetto. In base alle risultanze di tale bilancio il consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo propone, all'occorrenza, gli opportuni provvedimenti".