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LEGGE 26 novembre 1985, n. 689

Modifiche al codice penale militare di pace.

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Testo in vigore dal:  18-12-1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 186 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:
"Art. 186 - (Insubordinazione con violenza). - Il militare che usa violenza contro un superiore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.
Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata".