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LEGGE 22 agosto 1985, n. 444

Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali.

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Testo in vigore dal:  8-9-1985

Art. 11

(Osservatorio del pubblico impiego)


Salvo quanto previsto dagli articoli precedenti, il Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione per il controllo dei flussi di spesa istituita con decreto 10 luglio 1984, emanato dallo stesso Ministro, pubblica ogni due anni il quadro delle carenze degli organici delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, degli enti di diritto pubblico, delle regioni, delle province, dei comuni e delle unità sanitarie locali recante anche le previsioni di cessazioni dall'impiego del successivo triennio.
Nello stesso documento di cui al comma precedente dovranno essere indicati i contingenti numerici distinti per qualifica e per sedi di lavoro eccedentari rispetto agli organici.
Salvo quanto disposto dal decreto del Ministro per la funzione pubblica di cui al primo comma, per l'espletamento dei propri compiti la Commissione anzidetta può accedere ai sistemi informativi, alle banche dati e agli archivi delle pubbliche amministrazioni per procurarsi tutte le informazioni e i documenti di cui esse dispongono. Gli organi titolari degli uffici suddetti sono direttamente responsabili della tempestiva e corretta trasmissione, alla Commissione, dei singoli dati e dei flussi informativi.