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LEGGE 8 agosto 1985, n. 455

Disposizioni relative al personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal:  1-9-1985

Art. 6


In sede di prima attuazione della presente legge, i posti rimasti disponibili nei ruoli dopo le operazioni di inquadramento previste dalla presente legge sono conferiti mediante concorsi riservati, ai quali è ammesso il personale già appartenente al ruolo stesso in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 13 e 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Nota all'art. 6:
Il testo vigente degli articoli 13 e 14 della legge n. 312/1980 (per l'argomento della legge v. nelle note all'art. 2, comma 1) è il seguente:
"Art. 13. (Titoli di studio). - Salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli e quanto previsto dai profili professionali per l'accesso alle varie qualifiche funzionali è prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio:
1) licenza di scuola elementare ed assolvimento dell'obbligo scolastico per le qualifiche 1ª e 2ª;
2) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado per le qualifiche 3ª e 4ª;
3) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado per le qualifiche 5ª e 6ª;
4) diploma di laurea per le qualifiche 7ª e 8ª".
"Art. 14. (Riserva di posti). - Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti:
50 per cento dalla 1ª alla 2ª qualifica;
40 per cento dalla 2ª alla 3ª e dalla 3ª alla 4ª qualifica;
30 per cento dalla 4ª alla 5ª qualifica;
30 per cento dalla 5ª alla 6ª qualifica;
30 per cento dalla 6ª alla 7ª qualifica;
30 per cento dalla 7ª all'8ª qualifica.
Di tali riserve potranno fruire i candidati interni che abbiano un'anzianità di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso a tale qualifica inferiore, salvo altro titolo di studio.
Ai fini suddetti, nel primo quinquennio del nuovo ordinamento, viene considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella della carriera di appartenenza che ha dato titolo all'inquadramento nella stessa qualifica.
La riserva sarà totale per i profili la cui professionalità di base può essere acquisita soltanto in un profilo appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, semprechè ciò risulti espressamente dal profilo professionale della qualifica di accesso".