stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 agosto 1985, n. 412

Delega al Governo per dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976 in materia di diritto delle società.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  1-9-1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con decreto avente forza di legge, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, norme intese a dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976, secondo i principi ed i criteri direttivi in essa contenuti nonché secondo i seguenti:
a) ispirarsi all'orientamento costituzionale in materia di iniziative economiche, assicurando, nel rispetto delle finalità sociali e delle esigenze di tutela dei soci e dei terzi, la migliore rispondenza a corretti principi di economia aziendale e di salvaguardia delle capacità di investimento e della competitività delle imprese;
b) ammettere l'erogazione di acconti sui dividendi solo per le società assoggettate per legge alla certificazione del bilancio secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e dettare disposizioni atte ad evitare il rischio che possano essere distribuiti utili non effettivamente conseguiti;
c) consentire l'acquisto di azioni proprie da parte delle aziende e istituti di credito costituiti in forma societaria e delle società finanziarie solo nella ricorrenza delle condizioni prescritte dall'articolo 19 della direttiva;
d) prevedere che nel caso di conferimenti in denaro il versamento prescritto dall'articolo 2329, n. 2), del codice civile possa essere effettuato presso un'azienda di credito diversa dall'Istituto di emissione prescrivendo le relative cautele in ordine alla tutela dei terzi;
e) assicurare l'obiettivo della completezza e pubblicità dell'informazione, conciliandolo con le esigenze delle imprese minori;
f) estendere le sanzioni penali comminate dall'articolo 2629 del codice civile agli amministratori, ai promotori, ai fondatori e ai soci che nel caso di acquisto di beni da parte della società - previsto dall'articolo 11 della direttiva - esagerino fraudolentemente la valutazione dei beni stessi;
g) estendere le sanzioni penali comminate dall'articolo 2621 del codice civile agli amministratori e ai direttori generali che distribuiscano acconti sui dividendi in misura superiore a quella consentita dall'articolo 15.2, lettera b), della direttiva, ovvero in mancanza di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente o della situazione contabile prevista dall'articolo 15.2, lettera a), della direttiva, ovvero in difformità da essi o sulla base di un bilancio o di un progetto falsi;
h) prevedere tra le ipotesi punite dall'articolo 2621, n. 2), del codice civile anche il caso di distribuzione di acconti sui dividendi da parte di società non assoggettate per legge alla certificazione del bilancio secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;
i) prevedere un'autonoma figura di reato, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni, per sanzionare le violazioni degli obblighi e dei divieti conseguenti alla attuazione dell'articolo 18 della direttiva, in tema di sottoscrizione di azioni proprie;
l) estendere le sanzioni penali comminate dall'articolo 2630 del codice civile alla violazione, da parte degli amministratori, dell'articolo 2359-bis del codice civile, nonché degli obblighi e dei divieti conseguenti alla introduzione delle modifiche rese necessarie dall'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 della direttiva in tema di acquisto di azioni proprie; applicare le sanzioni del primo e quelle del secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile a seconda della gravità delle violazioni; prevedere delle ipotesi di reato corrispondenti per sanzionare la violazione da parte dei sindaci degli obblighi e dei divieti su di essi incombenti;
m) apportare le modificazioni necessarie per il coordinamento del
sistema vigente alle innovazioni conseguenti all'attuazione della direttiva.
Il decreto di cui al comma precedente è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Qualora il parere non sia espresso entro sessanta giorni, si procede all'emanazione del decreto di cui al presente articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1985

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

NOTA

Nota all'articolo unico, punto b):
Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, reca:
- Attuazione della delega di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il, controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società quotate in borsa.