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LEGGE 7 agosto 1985, n. 427

Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1998)
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Testo in vigore dal:  5-9-1985

Art. 8

Conferimento dei posti
1. I posti di primo dirigente del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e del ruolo delle ragionerie provinciali dello Stato, disponibili a seguito delle modifiche apportate con le annesse tabelle, sono conferiti:
a) per il 60 per cento con il procedimento e le modalità di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, ed al secondo comma dello stesso articolo;
b) per il 40 per cento utilizzando le graduatorie relative al concorso speciale per esami indetto ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, e, ove occorra, le graduatorie del concorso speciale per esami di cui all'articolo 6 della stessa legge.
2. Allo scrutinio di promozione di cui alla precedente lettera a) sono altresì ammessi gli impiegati indicati nel penultimo comma del citato articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301.
3. Coloro che intendano partecipare allo scrutinio di cui al precedente comma dovranno produrre domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. I posti portati in aumento nelle qualifiche di dirigente superiore dei servizi centrali, provinciali e ispettivi della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi della presente legge, sono conferiti, mediante scrutinio per merito comparativo, ai primi dirigenti che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge; a tali fini non trova applicazione il penultimo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentiti il consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore, saranno emanate le norme di inquadramento del personale dei servizi centrali e provinciali della Ragioneria generale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, numero 319, sono estesi al personale della soppressa carriera ordinaria di concetto che abbia superato concorsi di ammissione nella carriera stessa articolati su tre prove scritte e un colloquio ed abbia svolto mansioni eguali a quelle degli impiegati dell'ex carriera speciale.
Nota all'art. 8, commi 1 e 2:
L'art. 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301 (Norme di accesso alla dirigenza statale) concerne il "regime transitorio di accesso" ai posti di primo dirigente. Si trascrivono le lettere a) e b) del primo comma, il secondo ed il penultimo comma di detto art. 1:
"L'accesso ai posti di primo dirigente delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, comunque vacanti alla data del 31 dicembre 1983, avviene in via transitoria mediante i sistemi seguenti:
a) il 50 per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo organico è conferito, a domanda, mediante scrutinio per merito comparativo, al personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 22, ultimo comma, dello stesso decreto;
b) il 30 per cento dei posti è conferito al personale direttivo della stessa Amministrazione che abbia superato il concorso speciale per esami di cui al successivo art. 2;".
(Omissis).
"Le nomine conferite secondo il sistema di cui alla lettera a) del precedente comma decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state deliberate da parte dei consigli di amministrazione delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo".
(Omissis).
"Allo scrutinio per merito comparativo di cui alla lettera a) del presente articolo partecipa altresì il personale della carriera direttiva in possesso della qualifica di direttore di divisione aggiunto alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.".

Nota all'art. 8, comma 6:
La legge 1 giugno 1972, n. 319, concerne Riordinamento delle ex carriere speciali.