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LEGGE 13 luglio 1985, n. 354

Deroga alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di sanzioni pecuniarie per l'inosservanza dell'impiego di registratori di cassa.

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Testo in vigore dal:  6-8-1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le sanzioni previste dai commi primo, quarto e ottavo dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, per la mancata emissione dello scontrino fiscale, per la mancata installazione degli apparecchi misuratori di cui all'ottavo comma dello stesso articolo 2, e per l'uso di supporti cartacei diversi da quelli previsti dall'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1983, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 22 aprile 1983, non si applicano ai soggetti che, pur avendone fatto regolare e tempestiva richiesta, non hanno potuto disporre degli apparecchi misuratori fiscali o dei supporti cartacei regolari per cause imputabili alle ditte fornitrici.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano alle violazioni commesse fino al 31 maggio 1984.
Restano validi i provvedimenti eseguiti in applicazione delle disposizioni dell'ottavo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18.
NOTE

Note all'art. 1:
- La legge 26 gennaio 1983, n. 18, concerne l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa. L'art. 2 di detta legge, nei commi primo, quarto e ottavo, dispone: (Comma 1) "In caso di mancata emissione dello scontrino fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire novecentomila. La pena è ridotta ad un quarto se lo scontrino, pur essendo stato emesso, non è consegnato al destinatario".
(Comma 4) "Qualora siano state accertate definitivamente, a seguito di constatazioni avvenute in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere lo scontrino fiscale, commesse in giorni diversi nel corso di un quinquennio, l'autorità amministrativa competente dispone, conformemente alla proposta dell'ufficio della imposta sul valore aggiunto, la sospensione per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese della licenza o della autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta".
(Comma 8) "Per coloro i quali, pur essendo obbligati, non installano nei locali in cui sono eseguite le operazioni di cui all'articolo 1 gli apparecchi misuratori ivi prescritti, è disposta dall'autorità amministrativa competente la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio della attività nei suddetti locali per un periodo non inferiore a 15 e non superiore a 60 giorni".
- Il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1983 ha modificato il precedente decreto dello stesso Ministro 23 marzo 1983, che reca norme di attuazione delle disposizioni della legge 26 gennaio 1983, n. 18. Il testo dell'art. 1 del D.M. 19 aprile 1983 (che ha sostituito l'art. 13 del D.M. 23 marzo 1983) è il seguente:
"Ai contribuenti indicati nell'art. 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è consentito fino al 31 dicembre 1987 l'uso di apparecchi misuratori che, pur non essendo conformi alle prescrizioni di cui agli articoli precedenti, presentino comunque i requisiti e le caratteristiche di cautela fiscale che saranno stabiliti con successivo decreto, a condizione che trattisi di apparecchi misuratori acquisiti e posti in uso anteriormente alla data del 15 febbraio 1983 ovvero acquisiti, anche successivamente, ma prodotti o in corso di produzione o importati a tale data.
Si considerano importati gli apparecchi misuratori per i quali i relativi contratti di acquisto risultino conclusi entro la stessa data, in base a documentazione avente data certa".
I contribuenti che, ricorrendone i presupposti di fatto, intendano avvalersi della disposizione di cui al precedente comma debbono presentare, nei trenta giorni precedenti ciascuna delle decorrenze previste dall'art. 4 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, apposita dichiarazione, in duplice esemplare, al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, il quale accertata la identicità degli esemplari appone sugli stessi il timbro a calendario restituendone uno a titolo di ricevuta. Con il decreto di cui al precedente comma saranno stabiliti gli elementi ed i dati da indicare nella dichiarazione".