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LEGGE 5 giugno 1985, n. 283

Utilizzazione, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, di prodotti cartari con standards qualitativi minimi in relazione all'uso cui devono venire destinati.

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Testo in vigore dal:  6-7-1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Tutte le disposizioni generali o speciali, che comunque prescrivano, per le forniture di carte e cartoni allo Stato ed agli enti di cui al successivo articolo 2, l'impiego di prodotti con impasti di pura pasta chimica di legno ed aventi particolari caratteristiche, sono abrogate.
Sono altresì abrogate tutte le disposizioni che vietano, per tali forniture, l'impiego di carte e cartoni fabbricati con impasti composti anche con fibre di recupero, paste ad alta resa e paste di paglia.
Nulla è innovato per quanto concerne le carte valori, le carte e gli articoli cartacei e cartotecnici per tabacchi lavorati, le carte e i cartoni destinati a venire in contatto con alimenti, e gli altri prodotti cartari, oggetto di specifiche previsioni normative, che debbono presentare determinati requisiti essenziali alla loro utilizzazione.