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LEGGE 5 giugno 1985, n. 251

Norme a favore del personale docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

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Testo in vigore dal:  26-6-1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze al personale non docente nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, compilate ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463, valide per gli anni scolastici 1983-84 e 1984-85, conservano validità anche per gli anni scolastici 1985-86 e 1986-87, in attesa dell'attuazione dei nuovi profili professionali relativi al predetto personale.
È parimenti prorogata, per i medesimi anni scolastici, la validità delle graduatorie di circolo o di istituto.
NOTE

Note all'art. 1:
Il testo dei primi due commi dell'art. 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463 (Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente: misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché nuove norme relative al reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado) è il seguente:
"Art. 3. (Conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale non docente nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche). - Le graduatorie provinciali per il conferimento dei nuovi incarichi e delle supplenze al personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche sono compilate ogni biennio, ad anni alterni rispetto alle graduatorie da compilare per il personale docente ai sensi del precedente articolo 2.
La compilazione delle predette graduatorie è effettuata alla scadenza annuale soltanto quando esse siano state esaurite".