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LEGGE 31 maggio 1985, n. 250

Costituzione di una società per azioni tra l'ENEL e l'ENEA per l'esercizio del reattore nucleare CIRENE.

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Testo in vigore dal:  26-6-1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Allo scopo di favorire l'impiego del reattore nucleare CIRENE per la produzione di energia elettrica e per attività sperimentali dimostrative di tecnologie sviluppate in Italia, l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e il Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) sono autorizzati a costituire una società per azioni per l'esercizio dell'impianto e per l'espletamento delle attività strumentali rispetto all'esercizio stesso.
Alla costituzione della società di cui al comma precedente si provvede entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Nell'atto costitutivo dovrà essere previsto il numero dei componenti il consiglio di amministrazione ed indicati i criteri con i quali l'ENEA e l'ENEL procederanno proporzionalmente nel proprio ambito alla nomina degli stessi sulla base delle esperienze già effettuate; dovrà essere altresì prevista la composizione del collegio sindacale con la partecipazione, tra gli altri, di un rappresentante del Ministero del tesoro.
Dopo il completamento della costruzione e l'esecuzione delle prove non nucleari e comunque prima della fase di caricamento del combustibile, la titolarità del nulla-osta di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, sarà trasferita alla società di cui al primo comma, alla quale saranno direttamente rilasciati la licenza di esercizio ed ogni ulteriore atto autorizzativo previsto dalle leggi vigenti.
Successivamente al completamento della costruzione dell'impianto e alle prove di collaudo, l'ENEL e l'ENEA possono consentire ad imprese appartenenti al settore dell'industria sistemista di partecipare alla società di cui al primo comma in misura non superiore complessivamente al venti per cento del capitale sociale.
L'energia elettrica prodotta dall'impianto deve essere ceduta all'ENEL sulla base di apposita convenzione da stipulare in conformità alle direttive del CIPE.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1985

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

NOTE

Il testo dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è il seguente:
"Art. 38. (Impianti non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860). - Gli impianti nucleari comunque destinati alla produzione di energia elettrica compresi anche quelli non soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 6 e seguenti della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, possono essere costruiti solo a seguito del nulla-osta alla costruzione, sotto il profilo della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria.
Il nulla-osta è rilasciato dal Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, su domanda dell'interessato, corredata dei documenti di cui al precedente articolo, secondo la procedura prevista dal presente capo.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli impianti di qualsiasi tipo costruiti ed esercitati da amministrazioni dello Stato".