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LEGGE 22 aprile 1985, n. 152

Modifica alla normativa relativa allo svolgimento del concorso a referendario della Corte dei conti.

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Testo in vigore dal:  14-5-1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Dopo l'articolo 49 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, è inserito il seguente:
"Art. 49-bis. - Al concorso per referendario si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617, ed all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio.
Ai fini della valutazione delle prove scritte ognuno dei commissari dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.
Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 aprile 1985

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

NOTE

- Il regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, concerne approvazione del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti.
- Sia l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617, che l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, hanno modificato il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, concernente il regolamento per il concorso di ammissione in magistratura. Di detti due articoli, quello del decreto del Presidente della Repubblica n. 617 del 1965 ha sostituito l'art. 12, mentre quello del decreto
del Presidente della Repubblica n. 28 del 1949 ha sostituito l'articolo 8. Si riporta il testo dei due articoli:
Art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28 (sostitutivo dell'art. 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860):
"Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore, una grande munita di un tagliando con numero progressivo ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Sul tagliando deve essere scritto il numero corrispondente a quello segnato sulla tessera di riconoscimento inviata al candidato.
Le buste residue, oltre quelle consegnate ai candidati, sono chiuse in piego suggellato con il bollo dell'ufficio.
Sul piego appongono la firma il presidente o chi ne fa le veci, un componente della commissione ed il segretario.
Detto piego non può essere aperto se non per trarne le buste da consegnare eventualmente ai candidati che le richiedono in sostituzione di buste deteriorate che devono essere restituite. In tal caso le buste residue comprese quelle deteriorate sono chiuse in altro piego suggellato e firmato come è stabilito dal precedente comma 2.
Il numero di dette buste deve corrispondere alla differenza fra il numero delle buste rimesse al presidente in ciascun giorno delle prove e quelle consegnate ai candidati.
Il candidato, dopo svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione ne altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta più grande. Scrive il proprio nome, cognome e paternità nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente od a chi ne fa le veci, esibendo la tessera di riconoscimento. Il presidente, o chi ne fa le veci, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando corrisponde a quello della tessera, appone la sua firma trasversalmente sulle buste in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.
Nel giorno e nell'ora che saranno indicati dal presidente alla chiusura delle prove, la commissione in seduta plenaria, alla presenza di dieci candidati designati dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata la integrità dei sigilli e delle firme, apre i pieghi contenenti i lavori, raggruppa le tre buste aventi lo stesso numero, e, dopo aver staccato i tagliandi le chiude in un'unica busta più grande. Su questa viene apposto un numero progressivo, soltanto quando è ultimata l'operazione di raggruppamento per tutti i lavori, avendo cura di rimescolare le buste prima di apporre il numero.
Tutte le buste debitamente numerate sano poi raccolte in piego suggellato con le stesse formalità indicate nel secondo comma.
Di tutto quanto sopra è disposto come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove viene redatto processo verbale sottoscritto dal presidente, o da chi ne fa le veci e dal segretario".
Art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 (sostitutivo dell'art. 12 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860):

Compiute le operazioni indicate nel sesto comma dell'art. 8 la commissione è convocata nel termine di giorni cinque, per iniziare l'esame dei lavori.
Qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte siano più di trecento, il presidente, sentiti i commissari, può formare tre sottocommissioni, ciascuna delle quali deve essere composta da non meno di tre commissari, assistiti da un segretario. La sottocommissione è presieduta dal presidente o dal commissario più anziano. I temi relativi ad una materia o gruppo di materie devono essere tutti esaminati collegialmente dalla stessa sottocommissione.
Verificata l'integrità dei pieghi e delle singole buste il segretario, all'atto dell'apertura di queste, appone immediatamente sulle tre buste contenenti i lavori il numero già segnato sulla busta grande. Lo stesso numero sarà poi trascritto, appena aperte le buste contenenti i lavori, sia in testa al foglio o ai fogli relativi, sia sulle bustine contenenti il cartoncino di identificazione.
La commissione legge nella medesima seduta i temi di ciascun candidato e, dopo avere ultimato la lettura dei tre elaborati, assegna contemporaneamente a ciascuno di essi il relativo punteggio secondo le norme indicate nell'art. 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e nell'art. 1 del decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 974.
Nel caso che la commissione sia divisa in sottocommissioni, queste nella medesima seduta procedono all'esame dei tre lavori di ciascun candidato e, ultimata la lettura degli elaborati, si riuniscono per la comunicazione delle rispettive valutazioni.
Subito dopo ogni sottocommissione assegna ai lavori da essa esaminati il punteggio secondo le norme indicate nel precedente comma.
Qualora la commissione abbia fondate ragioni di ritenere che qualche scritto sia, in tutto o in parte, copiato da altro lavoro ovvero da qualche autore, annulla l'esame del candidato al quale appartiene lo scritto.
Deve essere pure annullato l'esame dei concorrenti che comunque si siano fatti riconoscere.
Se la commissione è divisa in sottocommissioni, le deliberazioni di cui ai precedenti comma sesto e settimo spettano alla commissione plenaria. Questa inoltre delibera definitivamente sulla idoneità o non idoneità di un candidato, quando la deliberazione della sottocommissione sia stata presa a maggioranza e il commissario dissenziente richieda la deliberazione plenaria".