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LEGGE 4 aprile 1985, n. 117

Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione.

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Testo in vigore dal:  10-4-1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ad iniziare dall'entrata in vigore della presente legge, le misure degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono aggiornate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
L'importo è aggiornato ogni tre anni, a partire dal mese di aprile del primo anno del triennio successivo, in base alla variazione risultante dai numeri indici delle retribuzioni contrattuali per dipendente degli impiegati civili dello Stato, che è fornita, a richiesta, dall'Istituto centrale di statistica.
L'aggiornamento è calcolato nella stessa misura percentuale risultante dal rapporto tra l'indice medio riferito all'anno immediatamente antecedente e quello riferito all'ultimo anno del triennio considerato nel precedente decreto. Le cifre risultanti sono arrotondate, per eccesso, alle mille lire.
In sede di prima applicazione della presente legge, la variazione da considerare è quella che risulta tra gli indici medi degli anni 1980 e 1984, e l'aggiornamento degli onorari è determinato, con le modalità indicate al primo comma, entro il mese di aprile 1985.
NOTE

Nota all'art. 1, primo comma:
- Il testo dell'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è il seguente:
"In occasione di tutte le consultazioni elettorali, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale "ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di L. 50.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti superiori dell'Amministrazione dello Stato.
A ciascuno degli scrutatori ed al segretario degli uffici elettorali di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di L. 40.000 al lordo delle ritenute di legge.
Per ogni consultazione elettorale da effettuare contemporaneamente alla prima, gli onorari di cui ai commi precedenti sono maggiorati, rispettivamente, di L. 15.000 e di L. 10.000.
Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente, di L. 30.000 e L. 20.000 al lordo delle ritenute di legge".