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LEGGE 7 marzo 1985, n. 97

Trattamento normativo del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali.

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Testo in vigore dal:  13-4-1985

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Il personale degli istituti zooprofilattici sperimentali di cui alla legge 23 giugno 1970, n. 503, come modificata dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745, fa parte del comparto sanitario.
NOTE

Nota all'art. 1:
- La legge 23 giugno 1970, n. 503, concerne l'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali.
- La legge 23 dicembre 1975, n. 745, concerne trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli Istituti zooprofilattici sperimentali.