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LEGGE 27 febbraio 1985, n. 49

Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
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Testo in vigore dal:  12-11-2014
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Art. 4

1. I crediti derivanti dai finanziamenti concessi ai sensi del precedente articolo 1 o erogati dalle società finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5, hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili della cooperativa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio
((, ad esclusione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata concessi a favore delle cooperative ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159))
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2. Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni dopo la data di annotazione stabilita nei commi successivi.
3. Il privilegio immobiliare è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione dei privilegi per le spese di giustizia e di quelli di cui all'articolo 2780 del codice civile, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi o ipoteche preesistenti alle annotazioni di cui ai successivi commi.
4. Per quanto riguarda il privilegio sui beni mobili, esso segue i privilegi per i contributi a istituti, enti o fondi speciali che gestiscano forme di assicurazione sociale obbligatoria.
5. Il privilegio di cui sopra è annotato nell'apposito registro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075, presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti, in relazione alla località in cui si trovano i beni e nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente, sempre in relazione alla località in cui si trovano i beni.
6. Le annotazioni sono effettuate anche presso gli uffici della circoscrizione nella quale la cooperativa aveva la propria sede all'atto della stipulazione del contratto di finanziamento.
7. Qualora nei confronti della stessa cooperativa siano fatte più iannotazioni di privilegio ai sensi del presente articolo, l'ordine di priorità tra le rispettive ragioni è determinato dalla data delle annotazioni medesime.
8. Nessuna garanzia di qualsiasi altra natura deve essere richiesta.
9. Le eventuali perdite, accertate dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione, restano a carico del Foncooper.
10. Il privilegio di cui ai commi precedenti è esente da qualsiasi tassa o imposta indiretta sugli affari. (1)

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AGGIORNAMENTO (1)

La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno - 1 luglio 1986, n. 165, (in G.U. 1a s.s. 09/07/1986 n. 32) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte in cui la disciplina in esso prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige".