stai visualizzando l'atto

LEGGE 15 febbraio 1985, n. 25

Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, di utilizzo del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta e modifiche all'ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

nascondi
Testo in vigore dal:  10-3-1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 8 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - La misura dei diritti prevista dalla presente legge è soggetta a revisione ogni anno, da attuarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentita la commissione di cui al successivo articolo.
Tale revisione deve tenere conto delle esigenze di politica tariffaria del settore e dell'andamento dei costi e servizi aeroportuali.
Il decreto di cui al primo comma entra in vigore novanta giorni dopo la data della sua pubblicazione".
NOTE

Nota all'art. 1:
- La legge 5 maggio 1976, n. 324, concerne "Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile".