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LEGGE 19 gennaio 1985, n. 4

Disposizioni integrative del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, concernente la disciplina dell'imposta di bollo.

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Testo in vigore dal:  25-1-1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La disposizione di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955 (1), ha effetto dal 1 gennaio 1973 per quanto riguarda i documenti e gli atti allegati alle domande di brevetto e ai brevetti, anche europei ed internazionali, depositati durante il periodo intercorso fra il 1 gennaio 1973 ed il 31 dicembre 1982.
Per lo stesso periodo non sono soggetti all'imposta di bollo, per quanto concerne la materia brevettuale, la lettera d'incarico, la designazione dell'inventore o del costitutore, le dichiarazioni di protezione del marchio e quella di cui all'articolo 3, lettera d), del decreto 22 ottobre 1976 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità (2).
NOTE:


(1) Testo aggiornato dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 955/1982:
"Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione".


(2) Testo dell'art. 3, lettera d), del decreto ministeriale 22 ottobre 1976 (in Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 1977): "Alla domanda di brevetto devono essere allegati:
(Omissis).
d) una dichiarazione conforme alle prescrizioni dell'art. 5, sottoscritta dal richiedente, in duplice esemplare".
Testo dell'art. 5 del decreto ministeriale 22 ottobre 1976, citato dall'art. 3, lettera d): "Art. 5. - Con la dichiarazione prevista alla lettera d) dell'art. 3 il richiedente deve dichiarare:
1) che la varietà per la quale chiede la protezione costituisce, a sua conoscenza, una nuova varietà vegetale ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974;
2) che la varietà e il suo materiale di propagazione e riproduzione non sono stati offerti in vendita o comunque commercializzati in Italia, con l'assenso del costitutore o dei suoi aventi causa, anteriormente alla data del deposito della domanda, né da più di quattro anni, sul territorio di qualsiasi altro Stato;
3) se, per la produzione commerciale della varietà, occorra la ripetuta utilizzazione di altre varietà protette; in tal caso dovrà allegarsi l'autorizzazione scritta dei titolari dei brevetti che consentano l'utilizzazione di dette altre varietà;
4) che s'impegna a fornire, a richiesta dei competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e nei termini da essi stabiliti, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della varietà destinato a consentire l'esame della varietà stessa;
5) se sia stata già depositata, per la stessa varietà, domanda di protezione in altri Stati; in caso affermativo il richiedente deve indicare quale esito abbia avuto la domanda nei vari Stati;
6) che rinuncia al marchio d'impresa che egli eventualmente utilizzi e che sia identico alla denominazione proposta per la varietà, impegnandosi a trascrivere un formale atto di rinuncia al marchio registrato prima della concessione del brevetto richiesto.
In caso di inadempimento all'obbligo di cui al punto 4), la domanda di brevetto, previa diffida con assegnazione di un congruo termine, s'intende ritirata".