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LEGGE 18 aprile 1984, n. 89

Partecipazione italiana alla terza ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  12-5-1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla terza ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, del quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 24 dicembre 1974, n. 880, che ha ratificato e reso esecutivo l'accordo istitutivo del Fondo stesso.
Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di 100 milioni di unità di conto del Fondo, pari a L. 131.662.540.000, per il biennio 1983-84.