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LEGGE 28 novembre 1984, n. 851

Nuova disciplina del vino Marsala.

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Testo in vigore dal:  3-1-1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Denominazione, zona di produzione, caratteristiche e vitigni. Sifone

Adottano la denominazione "Marsala" o "Vino Marsala" o "Vino di Marsala" esclusivamente i vini liquorosi:
a) prodotti ed invecchiati nella zona di produzione costituita dal territorio dell'intera provincia di Trapani, esclusi i territori dei comuni di Pantelleria, Favignana ed Alcamo;
b) aventi convenienti caratteristiche costituite dal colore, a seconda dei tipi, giallo ambrato più o meno intenso (oro) al rosso rubino con riflessi ambrati dal profumo e dal sapore tipici;
c) ottenuti da mosti, vini e loro miscele prodotte dalle uve di vigneti ubicati nella suddetta zona, composti da vitigni "Grillo" e/o "Catarratto" e/o "Catarratto bianco comune" e/o "Catarratto bianco lucido" e/o "Pignatello" e/o "Calabrese" e/o "Nerello mascalese" e/o "Damaschino" e/o "Inzolia" e/o "Nero D'Avola" registrati negli albi a tal fine previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, con l'aggiunta di alcole etilico di origine vitivinicola o acquavite di vino e, se del caso, di mosto cotto, mosto concentrato e sifone, preparati anch'essi con mosto derivante da uve dei vitigni suddetti coltivati nella zona di cui alla lettera a).
La varietà di uve rosse "Pignatello", "Calabrese" e "Nerello mascalese" sono riservate alla preparazione del "Marsala rubino".
L'uso delle suddette denominazioni è permesso solo con le qualifiche di cui all'articolo 2, che indicano il periodo di invecchiamento minimo, il colore ed il contenuto zuccherino, espresse in lingua italiana o inglese.
Ai fini della presente legge si intende per "sifone" un prodotto preparato con mosto atto a dare "Marsala" e con l'aggiunta di alcole etilico di origine vitivinicola o acquavite di vino.