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LEGGE 16 ottobre 1984, n. 725

Norme per il trattamento di quiescenza del personale del ruolo affari albanesi del Ministero degli affari esteri, dispensato dal servizio in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1944, n. 427.

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Testo in vigore dal:  14-11-1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al personale diplomatico-consolare del ruolo per gli affari albanesi, istituito presso il Ministero degli affari esteri con legge 16 maggio 1940, n. 691, e che, dispensato dal servizio in base al decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1944, n. 427, ha successivamente acquistato la cittadinanza italiana, ed al quale sono stati attribuiti, in qualità di estraneo all'amministrazione ai sensi delle disposizioni all'epoca vigenti, incarichi temporanei di direzione e di reggenza di uffici consolari italiani all'estero, per un periodo complessivo di almeno quindici anni, è eccezionalmente concesso il trattamento minimo di quiescenza anche se non ha raggiunto il minimo di servizio valutabile previsto dalle norme in vigore.