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LEGGE 6 agosto 1984, n. 584

Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo del Fondo comune per i prodotti di base, con allegati, adottata a Ginevra il 27 giugno 1980.

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Testo in vigore dal:  20-9-1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo istitutivo del Fondo comune per i prodotti di base, con allegati, adottato a Ginevra il 27 giugno 1980.