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LEGGE 6 agosto 1984, n. 425

Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
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Testo in vigore dal:  9-8-1984

Art. 5



Al personale promosso alla qualifica o pervenuto al livello retributivo superiori successivamente al 1 luglio 1983 compete lo stipendio iniziale previsto per la nuova posizione, maggiorato dell'importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza.