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LEGGE 28 luglio 1984, n. 398

Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria.

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Testo in vigore dal:  16-8-1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 255 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 255. - (Determinazione della pena). - Per il computo della pena agli effetti degli articoli precedenti e dell'articolo 272, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato.
Delle circostanze aggravanti non si tiene conto, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, esclusa la recidiva. Delle circostanze attenuanti non si tiene conto, fatta eccezione per l'età e per la circostanza prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale".