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LEGGE 21 luglio 1984, n. 362

Modifica delle aliquote di imposta sui gas di petrolio liquefatti e sul gas metano per uso autotrazione, nonchè istituzione di una tassa speciale per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose alimentati con gas di petrolio liquefatti o con gas metano e altre disposizioni fiscali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1997)
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Testo in vigore dal:  30-7-1984
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono
((...))
stabilite in lire 24.612 al quintale.
L'imposta erariale di consumo sul gas metano usato come carburante nell'autotrazione e la corrispondente sovrimposta di confine sono stabilite nella misura di lire 30 per metro cubo di prodotto alla temperatura di 15° centigradi ed a pressione normale.
Le riduzioni di aliquote di cui ai commi precedenti hanno effetto dal 1 gennaio 1985.