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LEGGE 10 luglio 1984, n. 335

Modifica degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. Composizione dei comitati regionali e provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella regione Trentino-Alto Adige.

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Testo in vigore dal:  3-8-1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Degli organi collegiali di cui agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fa parte, limitatamente al territorio della regione Trentino-Alto Adige, un rappresentante della regione stessa.
Del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale presso la regione Trentino-Alto Adige, a parziale modifica dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fa parte un rappresentante del Ministero del tesoro avente qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.
Dei comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale presso la regione Trentino-Alto Adige, a parziale modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fanno parte, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i direttori degli uffici del lavoro e della massima occupazione territorialmente competenti, i quali possono farsi rappresentare, in singole sedute, da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1984

PERTINI CRAXI - DE MICHELIS - GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI