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LEGGE 13 luglio 1984, n. 302

Disposizioni per il potenziamento dell'Amministrazione doganale e delle imposte indirette e per il funzionamento degli uffici doganali e dei connessi uffici periferici dell'Amministrazione sanitaria.

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Testo in vigore dal:  17-7-1984

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



La dotazione organica complessiva del personale dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette al 12 luglio 1980, riferita alle qualifiche dei ruoli e delle carriere previste dall'ordinamento vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, è aumentata di 1.150 unità ripartite come segue:
a) personale delle dogane, carriera di concetto, ruolo dei segretari: 500 unità;
b) personale delle dogane, carriera di concetto, ruolo dei contabili: 200 unità;
c) personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, carriera di concetto, ruolo dei procuratori: 350 unità;
d) personale dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, carriera esecutiva, ruolo dei preparatori chimici: 50 unità;
e) personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, ruolo del personale operaio, operai comuni: 50 unità.
Per la copertura dei posti portati in aumento per effetto del comma precedente e di quelli comunque disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi i posti riservati ai sensi dell'articolo 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, in favore di coloro che risultano collocati nelle graduatorie di idoneità compilate dall'amministrazione finanziaria, il Ministro delle finanze può bandire speciali concorsi nazionali con ripartizione regionale dei posti, in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249. La predetta riserva opera nell'ambito dei concorsi speciali secondo le modalità stabilite nel terzo e quarto comma. È esclusa ogni altra riserva prevista da disposizioni anche speciali.
Nei bandi di concorso devono essere indicati il numero di posti per i quali il concorso è bandito, distinti per ciascuna regione, nonché la quota proporzionale riservata ai sensi del comma precedente. Sono ammesse domande di partecipazione per l'assegnazione a uffici siti nell'ambito di una sola regione.
I riservatari, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi risultano nelle graduatorie di cui al secondo comma per l'ammissione nei ruoli di carriere corrispondenti e che alla medesima data sono in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso ai ruoli per i quali i concorsi sono stati indetti, vengono collocati nella speciale graduatoria di merito dei riservatari a condizione che abbiano dichiarato espressamente nella domanda di partecipazione al concorso di volersi avvalere della facoltà di cui al presente comma. La graduatoria è compilata per ciascun concorso e regione secondo la posizione acquisita nelle graduatorie di cui al secondo comma. I riservatari che non assumono servizio nella sede di assegnazione nel termine previsto, decorrente dalla data di comunicazione della collocazione nella graduatoria speciale, decadono dal diritto di nomina, ferma restando la loro permanenza nelle graduatorie di cui all'articolo 26-quater del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. I posti non attribuiti per insufficienza di concorrenti riservatari ovvero per decadenza dal diritto di nomina sono automaticamente portati in aumento alla residua quota regionale.
Per l'assegnazione dei posti non rientranti nella riserva prevista dal secondo comma e di quelli non attribuiti ai riservatari ai sensi dell'ultima parte del comma precedente, la prova d'esame, per la nomina nelle carriere di concetto ed esecutiva, consiste in un colloquio vertente sulle materie oggetto delle prove stabilite nei quadri 18, 19, 20 e 36, allegati al decreto del Ministro delle finanze 11 luglio 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 6 novembre 1974, concernente i programmi d'esame per i concorsi di ammissione nei ruoli del personale del Ministero delle finanze.
Per la copertura dei posti nel ruolo del personale operaio si applicano le norme dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1975, n. 157; il personale operaio degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione può essere destinato a prestare servizio presso qualsiasi ufficio dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette.
Ai concorsi indetti ai sensi del secondo comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 9, 10 ed 11 della legge 4 agosto 1975, n. 397, e le norme generali in materia di concorsi per il pubblico impiego di cui all'articolo 28-ter del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432. Non sono applicabili vincoli relativi alla permanenza nella prima sede di assegnazione diversi da quelli disposti dall'ultimo comma del citato articolo 11 né i limiti o i divieti di assunzione disposti da altre leggi generali e speciali.
Le commissioni esaminatrici sono composte da:
a) un funzionario dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore a primo dirigente, da scegliere anche tra il personale in quiescenza, presidente;
b) due funzionari con qualifica funzionale non inferiore all'ottava, dei quali uno dell'amministrazione centrale e uno dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette, da scegliere anche tra il personale in quiescenza, membri.
Possono essere nominate sottocommissioni d'esame con le modalità previste nei commi secondo e terzo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici e delle eventuali sottocommissioni sono svolte da un funzionario dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze con qualifica funzionale non inferiore alla settima.
In relazione alle esigenze di potenziamento dei servizi ispettivi nel settore delle imposte sulla fabbricazione e sui consumi il Ministro delle finanze è autorizzato ad attribuire ai primi dirigenti del ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione la funzione di ispettore capo ovvero quella di capo di ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di media rilevanza, ferma restando l'attuale complessiva dotazione dei posti di qualifica.
Gli impiegati inquadrati ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 aprile 1982, n. 165, ed assegnati a prestare servizio presso uffici dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, oltre ad espletare le mansioni ordinarie della categoria di personale non di ruolo nella quale vengono inquadrati, possono essere addetti a svolgere i compiti specifici d'istituto che gli ordinamenti dei rispettivi uffici di destinazione assegnano al personale di ruolo di corrispondente livello.