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LEGGE 15 giugno 1984, n. 246

Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonchè alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria.

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  • INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 APRILE 1959, N. 128, CONTENENTE NORME DI POLIZIA DELLE MINIERE E DELLE CAVE.
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  • MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 6 OTTOBRE 1982, N. 752, CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLA POLITICA MINERARIA
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Testo in vigore dal:  24-6-1984

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche.
Il sottotitolo premesso all'articolo 185 è sostituito dal seguente:
"Mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna".
Gli articoli 185, 186 e 187 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 185. - I mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna, ed in genere i motori a combustione interna impiegati in sotterraneo, devono essere di tipo dichiarato idoneo e impiegare combustibile anch'esso dichiarato idoneo.
Art. 186. - Prima dell'impiego di un mezzo da miniera azionato da motore a combustione interna in determinate vie del sotterraneo di una miniera e nel caso di successive modifiche, il direttore deve darne comunicazione all'ingegnere capo precisando le caratteristiche del mezzo, i luoghi e le condizioni d'impiego.
Art. 187. - I gas di scappamento non diluiti di un mezzo da miniera azionato da motore a combustione interna in servizio in sotterraneo devono essere esaminati, per la loro composizione chimica, con motore in marcia a velocità massima e a pieno carico ed a velocità ridotta e a vuoto, almeno ogni trimestre.
Quando tali gas rivelano all'analisi o ad un indicatore a lettura diretta percentuali volumetriche di ossido di carbonio superiori all'1,5 per mille, il mezzo deve essere escluso dal servizio in sotterraneo".
Il sottotitolo premesso all'articolo 188 è soppresso.
All'articolo 188, la prima parte, fino alla lettera c), è sostituita dalla seguente:
"I locali per la stazione di deposito e manutenzione dei mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna nei sotterranei delle miniere devono:
a) avere pavimento costituito da materiali che non trattengano e non assorbano oli combustibili;
b) essere rivestiti con materiali incombustibili;
c) essere provvisti di due porte di uscita di costruzione robusta in materiale incombustibile, atte ad aprirsi verso l'esterno ed a chiudersi automaticamente. Le aperture del deposito devono potersi chiudere ermeticamente dall'esterno;".
All'articolo 202, sono abrogati il secondo e il terzo comma.
All'articolo 240, il primo comma è sostituito dal seguente:
"I pozzi che servono all'estrazione del materiale ed alla circolazione del personale debbono essere provvisti di uno scomparto scale, separato da quello di estrazione a mezzo di un diaframma di protezione. Lo scomparto scale può essere eliminato, previo assenso dell'ingegnere capo, se esiste un sistema di gabbia ausiliaria o benna di soccorso azionata da un argano indipendente".
All'articolo 249, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti: "Ogni mezzo di estrazione destinato al trasporto di personale nei pozzi in normale esercizio deve essere munito di apparecchio paracadute o mosso da sistemi che, a parere dell'ingegnere capo, siano almeno di equivalente affidabilità e sicurezza.
Gli apparecchi di cui al comma precedente devono essere provati, a mezzo di estrazione fermo, ogni settimana da un sorvegliante.
L'efficienza degli apparecchi deve essere controllata almeno ogni mese da un meccanico e i risultati di tali prove devono essere riportati in registro".
L'articolo 259 è sostituito dal seguente:
"Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore delle miniere, saranno stabiliti i limiti del contenuto in polveri espresso in rapporti ponderali e/o volumetrici e le altre caratteristiche dell'atmosfera ammissibile in sotterraneo".
All'articolo 265, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Tale norma non si applica per il personale addetto ai servizi che si svolgono nelle gallerie o nei pozzi di riflusso e negli altri casi autorizzati dall'ingegnere capo".
Il sottotitolo premesso all'articolo 266 è sostituito dal seguente:
"Ventilazione dei sotterranei in presenza di motori a combustione interna".
L'articolo 266 è sostituito dal seguente:
"La ventilazione dei sotterranei in cui operano mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna deve essere attuata in modo da garantire all'atmosfera i limiti e le caratteristiche di cui all'articolo 259".
Il sottotitolo premesso all'articolo 268 è sostituito dal seguente:
"Ventilazione nei depositi per mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna, nei locali per la carica delle batterie di accumulatori e nelle riservette per esplosivi".
L'articolo 268 è sostituito dal seguente:
"Le stazioni di deposito e manutenzione dei mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna nel sotterraneo, quando siano anche destinate a deposito di combustibili liquidi per il rifornimento degli stessi mezzi nei turni di lavoro, o comunque i depositi di combustibili liquidi devono essere inseriti in un circuito di ventilazione il cui ritorno d'aria deve immettere direttamente nel collettore principale di riflusso, senza aerare altri cantieri.
Tale norma non si applica quando il combustibile liquido depositato corrisponde al fabbisogno di un turno di lavoro di uno dei mezzi di cui al precedente comma ed il locale risponde ai requisiti di cui all'articolo 188".
All'articolo 364, il primo comma è sostituito dal seguente:
"L'alimentazione degli apparecchi mobili deve essere fatta a bassa tensione. L'alimentazione delle macchine mobili può essere fatta ad una tensione nominale non superiore a 1.000 volts; in tal caso ed in deroga all'articolo 366 i cavi dovranno essere di tipo riconosciuto idoneo".
Il sottotitolo premesso all'articolo 521 è sostituito dal seguente:
"Impiego di mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna".
Dopo l'articolo 523 è inserito il seguente:
"Art. 523-bis. - Le disposizioni contenute negli articoli 521, 522 e 523 sono estese a qualsiasi tipo di mezzo da miniera azionato da motori a combustione interna".