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LEGGE 16 febbraio 1984, n. 13

Abolizione del libretto scolastico degli alunni della scuola dell'obbligo.

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Testo in vigore dal:  10-3-1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il libretto scolastico, istituito dall'articolo 7 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è abolito.
Nulla è innovato per quanto riguarda il libretto scolastico e sanitario per i figli dei lavoratori emigranti scolarizzati all'estero adottato a seguito della risoluzione n. 76/12 del 10 marzo 1976 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1984

PERTINI CRAXI - FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI