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LEGGE 11 dicembre 1984, n. 839

Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/03/1989)
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Testo in vigore dal:  1-1-1985

Art. 13


Sono abrogati la prima parte dell'articolo 6 e l'articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, il capoverso seguente all'alinea introduttivo del primo comma dell'articolo 3 del regio decreto 7 giugno 1923, n. 1252, nonché ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente legge.
Il Governo è autorizzato, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'emanazione di un testo unico nel quale dovranno essere riunite e coordinate con le norme della presente legge tutte le disposizioni vigenti in materia.