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LEGGE 7 dicembre 1984, n. 818

Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/2006)
Testo in vigore dal:  20-4-2006
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Art. 2



I comandi provinciali dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto al terzo comma dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, a richiesta dei titolari, rilasciano un nullaosta provvisorio che consenta l'esercizio delle attività di cui all'articolo precedente, previo accertamento della rispondenza alle prescrizioni e condizioni imposte dai comandi stessi sulla base di direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per le attività alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il nullaosta provvisorio sarà rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco previo accertamento della rispondenza delle attività stesse alle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato A annesso alla legge 18 luglio 1980, n. 406.
I comandi effettuano l'accertamento mediante l'esame della documentazione e delle certificazioni prodotte dai titolari delle attività conformemente alle prescrizioni degli articoli 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. Se tali certificazioni non sono ritenute esaurienti dai comandi stessi, esse devono essere effettuate in forma di perizia giurata, redatta da professionista iscritto negli elenchi di cui all'articolo 1, che attesti la rispondenza delle caratteristiche delle attività e dello stato dei luoghi alle prescrizioni e condizioni di cui ai precedenti commi.
I comandi provinciali dei vigili del fuoco, prima del rilascio del nullaosta provvisorio, possono effettuare, a campione, visite-sopralluogo per il controllo dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni suindicate.
((IL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
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((IL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
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((IL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
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((IL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
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