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LEGGE 29 novembre 1984, n. 798

Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/06/2022)
Testo in vigore dal:  4-12-1984

Art. 7


Il comitato tecnico-scientifico di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è soppresso.
Il Magistrato alle acque è autorizzato ad assumere, anche in deroga alle vigenti disposizioni, con contratto di diritto privato, per le esigenze organizzative connesse alla presente legge, il personale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nel limite delle unità disponibili dopo l'applicazione dell'articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, integrato dalle sottoindicate unità:
a) periti industriali elettronici: 2;
b) diplomati nautici: 1;
c) vigilanti lagunari: 5;
d) operatori centro calcolo: 5;
e) programmatori: 2.
Lo stesso Magistrato è altresì autorizzato ad assumere, in deroga alle vigenti disposizioni, il personale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, entro il limite di spesa fissato dalla stessa legge.
I contratti hanno durata triennale.