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LEGGE 8 ottobre 1984, n. 658

Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2002)
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Testo in vigore dal:  10-10-1984

Art. 5


La sezione giurisdizionale giudica con un numero di tre votanti, compreso il presidente della sezione o il consigliere anziano incaricato di tenere la presidenza.
Presso la sezione è istituito un ufficio del pubblico ministero, rappresentato da un vice procuratore generale coadiuvato da sostituti procuratori generali, e un ufficio di segreteria cui è preposto un funzionario appartenente alla carriera direttiva della Corte dei conti.