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LEGGE 13 agosto 1984, n. 462

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536; al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60; alla legge 7 marzo 1981, n. 64, nonchè alla legge 29 aprile 1976, n. 178, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici.

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Testo in vigore dal:  17-8-1984

Art. 12


Agli effetti del settimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, sono da considerarsi assegnatari in dipendenza od a causa degli eventi sismici anche coloro che facevano parte di nuclei familiari di terremotati che vivevano o vivono in ricoveri provvisori ancorché nei loro confronti non sia stato emesso formale provvedimento di assegnazione.