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LEGGE 15 giugno 1984, n. 240

Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  21-6-1984

Art. 2


Qualora non si verifichi la condizione di cui all'articolo precedente, le imprese cooperative e loro consorzi, menzionati nell'articolo stesso, sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura.
Per i periodi di paga antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'obbligo del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale si considera adempiuto dalle imprese e loro consorzi di cui al precedente primo comma, anche quando esso sia stato assolto secondo le norme e con le modalità proprie del settore dell'industria o del commercio, ivi compreso il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali.
Nell'ipotesi di cui al precedente comma restano valide e conservano la loro efficacia le prestazioni maturate ed erogate ai lavoratori dipendenti dalle predette imprese, le quali, se per gli stessi periodi e per i medesimi lavoratori dipendenti abbiano versato anche i contributi agricoli unificati, hanno diritto, a domanda, al rimborso di questi ultimi.