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LEGGE 5 giugno 1984, n. 211

Modifica dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci.

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Testo in vigore dal:  24-6-1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, inserito con l'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 171, è sostituito dal seguente:
"La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in tutte le fasi della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, si effettua verso il corrispettivo di un prezzo in aggiunta a quello di vendita dei prodotti stessi, che deve essere indicato distintamente nella fattura di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1984

PERTINI CRAXI - ALTISSIMO - VISENTINI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI