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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1984, n. 850

Estensione della medaglia d'onore per lunga navigazione ai militari dell'Esercito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/01/2013)
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Testo in vigore dal:  9-2-2013
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 127, concernente istituzione della medaglia d'onore per lunga navigazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586, riguardante nuove norme sulla predetta medaglia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 601, concernente l'estensione della medesima medaglia ai militari dell'Arma dei carabinieri, dell'Aeronautica militare e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1978, n. 345, riguardante disciplina per l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità dell'Esercito;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 ottobre 1984;
Sulla proposta del Ministro della difesa;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Articolo unico

La medaglia d'onore per lunga navigazione di cui al decreto luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 127, e al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586, è conferita ai militari dell'Esercito imbarcati sulle unità di tale Forza armata iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato.
La predetta medaglia è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della difesa, alle condizioni previste dal citato decreto presidenziale 22 marzo 1954, n. 586, per il conferimento della medaglia stessa ai militari del Corpo della guardia di finanza.
((2))

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1984

PERTINI CRAXI - SPADOLINI

Visto, il Guardasigilli, MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1984

Atti di Governo, registro n. 52, foglio n. 20

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248, non prevede più (con l'art. 2268, comma 1, numero 816) abrogazione del presente provvedimento.