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LEGGE 12 aprile 1984, n. 67

Norme per l'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  15-4-1984 al: 22-4-1989
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri


Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 79 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, sulla traduzione degli internati, il servizio per il trasporto e le traduzioni su strada dei detenuti, per conto del Ministero di grazia e giustizia, è affidato temporaneamente all'Arma dei carabinieri, sino all'attuazione della riforma del Corpo degli agenti di custodia, e comunque non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.