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LEGGE 9 aprile 1984, n. 60

Norme per il rinvio delle elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali della primavera del 1984.

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Testo in vigore dal:  11-4-1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali che, a norma della legge 3 gennaio 1978, n. 3, devono aver luogo in una domenica compresa fra il 15 aprile ed il 15 giugno 1984 si svolgeranno nella stessa domenica in cui verranno indette le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della Sardegna previste per l'anno 1984, e comunque non oltre il mese di giugno del medesimo anno.