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LEGGE 20 marzo 1984, n. 47

Tirocinio pratico di cui alla tabella XVIII-bis dell'ordinamento didattico universitario per gli studenti del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

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Testo in vigore dal:  18-4-1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Gli studenti del triennio del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria sono autorizzati ad espletare, sotto il controllo e le direttive del personale docente degli insegnamenti specificatamente odontostomatologici, le esercitazioni cliniche ed il tirocinio pratico di cui alla tabella XVIII-bis dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, numero 1652, e successive modificazioni, necessari per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea.
Per la copertura dei rischi per responsabilità civile connessi allo svolgimento della predetta attività pratica, i consigli di amministrazione delle università stipulano apposite polizze di assicurazione stabilendo la quota parte a carico degli studenti e rimanendo la residua parte a carico del bilancio universitario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1984

PERTINI CRAXI - FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI