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LEGGE 20 marzo 1984, n. 34

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia, nonchè concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione.

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Testo in vigore dal:  8-4-1984

Art. 3

Effetti dell'indennità pensionabile


L'indennità mensile pensionabile va corrisposta anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, nonché agli effetti dell'assegno alimentare.
L'indennità mensile pensionabile è altresì valutabile ai fini del beneficio di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, limitatamente al personale della polizia di Stato e delle altre Forze di polizia che espleta funzioni di polizia.
Detto beneficio viene comunque conservato dal personale della polizia di Stato in servizio al 25 aprile 1981.
L'indennità mensile pensionabile è cumulabile con l'indennità di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505. L'eventuale eccedenza fruita a detto titolo sulla base della precedente normativa è mantenuta a titolo di assegno ad personam riassorbibile.
Nell'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, l'indennità pensionabile sostituisce la soppressa indennità mensile per servizio di istituto. La predetta indennità è pensionabile per l'intero importo per i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza all'atto della cessazione, come tale, dal servizio permanente.