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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1984, n. 56

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

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vigente al 26/04/2024
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Testo in vigore dal:  24-4-1984

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Articolo unico

L'art. 427, relativo alla scuola di perfezionamento in fisica, che cambia denominazione in scuola di specializzazione in fisica sanitaria ed ospedaliera, è soppresso e sostituito dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in fisica sanitaria ed ospedaliera

Art. 427. - È istituita presso l'Università di Milano la scuola di specializzazione in fisica sanitaria ed ospedaliera che conferisce il diploma di specialista in fisica sanitaria ed ospedaliera.
Art. 428. - La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Art. 429. - La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione dei fisici sanitari ed ospedalieri da impiegarsi presso ospedali o unità sanitarie locali, centri di ricerca pubblici e privati, nazionali ed internazionali, nonché presso centri nucleari e di controllo ecologico.
Art. 430. - La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Art. 431. - Il numero degli iscritti è di quindici per ogni anno e complessivamente di trenta per l'intero corso di studi.
Art. 432. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in fisica, chimica, chimica industriale ed ingegneria, in possesso, qualora prescritto, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.
Art. 433. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:
a) tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
b) voto di laurea;
c) voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
d) le pubblicazioni nelle predette materie.
Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982.
Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizioni utili nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.
Art. 434. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
complementi di fisica (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali);
strumentazione sanitaria e tecnologie biomediche I (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali);
fisica e dosimetria delle radiazioni I (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali);
informatica e statistica nelle applicazioni sanitarie I (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali);
elementi di anatomia, biologia e fisiologia umana (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali);
elementi di anatomia, biologia e fisiologia umana (facoltà di medicina e chirurgia).
2° Anno:
protezionistica personale ed ambientale (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali);
informatica e statistica nelle applicazioni sanitarie II (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali);
fisica e dosimetria nelle radiazioni II (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali);
strumentazione sanitaria e tecnologie biomediche II (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali);
elementi di biofisica (facoltà di medicina e chirurgia).
Art. 435. - La frequenza ai corsi è obbligatoria.
Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno una sola volta.
Art. 436. - Oltre che le lezioni lo specializzando dovrà frequentare esercitazioni ed attività pratiche presso l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, servizi sanitari ospedalieri, centri di ricerca nazionali ed internazionali.
La frequenza di almeno il 70% delle lezioni ed esercitazioni è obbligatoria per sostenere l'esame.
Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitarie attinenti alla specializzazione anche all'estero e nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Art. 437. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.
A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.
Art. 438. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.
Art. 439. - Per la scuola di specializzazione è costituito un unico consiglio presieduto dal direttore.
Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.
La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario, che insegni anche nella scuola stessa.
In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 440 - Norma transitoria. - Con l'entrata in funzione della scuola di specializzazione in fisica sanitaria ed ospedaliera l'attuale corso di perfezionamento in fisica è soppresso, ferma restando per gli studenti già iscritti la possibilità di completare l'intero corso e conseguire il relativo diploma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1984

PERTINI FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1984

Registro n. 16 Istruzione, foglio n. 181