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LEGGE 29 marzo 1983, n. 93

Legge quadro sul pubblico impiego.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
Testo in vigore dal:  21-4-1983

Art. 24

Installazioni di impianti audiovisivi e visite personali di controllo

È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature nei casi non disciplinati dai commi seguenti.
L'installazione di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e di produttività ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma da cui derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei dipendenti, nonché l'effettuazione di visite personali di controllo, che siano rese indispensabili dalla necessità di tutelare i beni dell'amministrazione o dell'ente, sono disposte previa delibera del consiglio di amministrazione, sentiti gli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui al successivo articolo 25.
Per eccezionali e motivate ragioni di sicurezza, la competente autorità di pubblica sicurezza può sempre disporre l'installazione di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature dirette a combattere la criminalità.
Avverso la deliberazione di cui al secondo comma ed il provvedimento di cui al terzo comma possono ricorrere, al competente tribunale amministrativo regionale, anche gli organismi rappresentativi nonché i sindacati dei lavoratori indicati nel successivo articolo 25.